In seguito alla conversione in Legge del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), sono aumentate le soglie del microcredito.

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito ordinario, di norma perché non dispongono di sufficienti garanzie. Lo strumento del “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario. Il microcredito non è concesso dallo Stato, ma da istituti di credito e finanziari partner nei confronti dei quali lo Stato, per tramite del Fondo di Garanzia pubblico (istituito dal MISE), rilascia apposita garanzia.

L’attuale modifica approvata in sede di conversione del decreto Ristori, innalza l’importo delle operazioni e estende la garanzia del Fondo centrale, che, tra l’altro, non è più condizionata all’emanazione di un decreto ministeriale, ma è immediatamente operativa.

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia del Fondo centrale PMI per operazioni di microcredito sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l‘attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4/2013. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni e non possono essere assistiti da garanzie reali.

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