Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno concluso i lavori sul disegno di legge di conversione del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), di seguito le novità:

Sanatoria IRAP in caso di errori sul Temporary Framework

Entra nel decreto Sostegni la proroga di 5 mesi della sanatoria IRAP in caso di errori sul Temporary Framework, annunciata dal Ministero dell’Economia con il comunicato n. 87 del 30 aprile 2021. È stato, infatti, approvato un emendamento, di modifica del comma 5 dell’art. 42-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020), che differisce dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Novità per il contributo a fondo perduto

In particolare, con un emendamento approvato viene previsto aiuto fino a 1.000 euro alle imprese che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 ma la cui attività è iniziata solo nel 2019. È stato poi puntualizzato che il contributo a fondo perduto non è pignorabile.

Contributo a fondo perduto in favore delle Città Santuario

Altra modifica approvata interessa il comma 11 dell’art. 1, che limita il contributo a fondo perduto in favore delle “Città Santuario” di cui all’art. 59, comma 1, lettera a), del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Ha infatti ottenuto il via libera un emendamento con cui viene stabilito che il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229/2016.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Si interviene inoltre sull’art. 110 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), che prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. L’operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. In particolare, con l’emendamento approvato viene stabilito che la rivalutazione civilistica dei beni può essere eseguita anche nel bilancio 2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento ai fini fiscali. Con una norma di interpretazione autentica viene inoltre chiarito che la rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale – ex art. 1, comma 2, dell’articolo 6-bis del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) – si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. che locano le strutture alberghiere.

Compensazione straordinaria

Con un ulteriore emendamento approvato si interviene sull’art. 12, comma 7-bis, del D.L. 145/2013. Con la disposizione si consente di pagare, per l’anno 2021, le somme affidate all’agente della riscossione mediante la c.d. compensazione straordinaria con crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Cessione bonus edilizi

Hanno ottenuto il via libera anche alcuni emendamenti che estendono lo sconto in fattura e la cessione del credito anche: – per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui alla lettera d) dell’articolo 16-bis del TUIR;- per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; – al bonus mobili.

Cessione bonus investimenti

È stato inoltre approvato un emendamento che consente la libera circolazione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per investimenti in beni strumentali materialiimmateriali di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1058, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020). In particolare, la modifica rende cedibile, a decorrere dalla data di entrata di vigore della legge di conversione del decreto Sostegni, la cessione, anche parziale, del nuovo bonus investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2021, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità attuative.

Esenzione prima rata IMU

Tra gli emendamenti approvati al decreto Sostegni trova posto anche l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per i soggetti che hanno i requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1. Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato). Possono beneficiare dell’esonero esclusivamente i proprietari degli immobili che sono anche gestori delle attività ricettive e commerciali in crisi.

Tutela per i professionisti affetti da Covid

È stato inoltre approvato un emendamento che riconosce ai professionisti malati di Covid-19 la sospensione degli adempimenti per 30 giorni.

CIG Covid

Con un ulteriore emendamento viene inoltre stabilito che i trattamenti di cassa integrazione Covid previsti dal decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti previsti dalla legge di Bilancio 2021. Con un’altra correzione vengono prorogati al 30 giugno 2021 i termini, scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, di decadenza per l’invio delle domande di ammortizzatori Covid-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi.

Lavoratori fragili

Viene inoltre precisato che sono escluse dal periodo di comporto le assenze dal servizio a partire dal 17 marzo 2020 effettuate dai soggetti fragili che non possono svolgere l’attività in modalità agile.

Fringe benefit

Ha ottenuto il via libera un emendamento che proroga al 2021 l’aumento del tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali da 258,23 euro a 516,46 euro.

Allerta esterna

Con un ulteriore emendamento approvato si interviene sull’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019) disponendo la proroga di un anno – dal secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo – della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dell’INPS e degli agenti della riscossione. Il differimento si affianca a quello già previsto dal testo originario del decreto Sostegni riguardante l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tassa di occupazione del suolo

Un altro emendamento estende dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale.

Canone Rai

Per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, viene previsto l’esonero per l’anno 2021 dal versamento del canone di abbonamento Rai.

Reddito di cittadinanza impignorabile

Un’altra modifica approvata prevede che il reddito di cittadinanza non è pignorabile.

Canoni di locazione non percepiti

Con un’altra correzione si interviene sull’art. 3-quinquies del decreto Crescita (D.L. 34/2019) che prevede, per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020, l’esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a partire dal momento della notifica dello sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.Con la modifica approvata si estende la misura anche ai contratti di affitto stipulati prima del 2020.

Blocco sfratti

Altra novità riguarda il blocco degli sfratti per morosità o pignoramento dell’immobile. In particolare, con l’emendamento approvato la sospensione dell’esecuzione viene prorogata:- al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;- al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Per i casi rimanenti, invece, il blocco termina il 30 giugno 2021.

Proroga versamenti Preu

Con un’altra correzione si dispone il pagamento delle rate 2021 del Preu entro il 26 ottobre, il 30 novembre e il 15 dicembre 2021.

Voucher viaggi

Viene inoltre prorogata di 6 mesi la durata dei buoni emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione, annullati a causa Covid. I buoni potranno essere ceduti alle agenzie di viaggio. Resta confermato il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato.I voucher per i concerti, invece, dureranno tre anni dalla data di emissione.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene aumentato di 50 milioni per l’anno 2021 il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.Previsto poi il rimborso per gli abbonamenti relativi all’accesso a impianti sportivi di ogni tipo. In alternativa alla restituzione del corrispettivo è consentita l’emissione di un voucher di pari valore utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dell’emergenza nazionale.

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