Saranno applicabili a partire dal 01 luglio 2021 le nuove regole che semplificano gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero.
Le novità riguardano essenzialmente le vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali, anche attraverso l’intervento di interfacce elettroniche, e i regimi speciali che consentono di accentrare gli obblighi d’imposta degli operatori in un unico Stato membro, evitando l’apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione dei beni.
La nuova disciplina si applica alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire, rispettivamente, da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto da un Paese o territorio terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro.
I destinatari delle vendite a distanza sono le persone fisiche non soggetti d’imposta, gli organismi internazionali o consolari individuati dall’art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, i cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Per le vendite a distanza intracomunitarie, l’imponibilità nello Stato membro di destinazione presuppone il superamento della soglia annua di 10.000,00 euro, oppure l’opzione per la tassazione “a destino”, in linea con quanto già previsto dall’art. 8-octies del D.P.R. n. 633/1972 per i servizi di telecomunicazione, taleradiodiffusione ed elettronici resi a consumatori finali di altri Stati membri. Tale limite monetario è determinato sommando i valori totali, al netto dell’IVA, non solo delle vendite intracomunitarie di beni, ma anche dei predetti servizi.
La stessa disciplina si applica alle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggetti ad accisa, sempreché i destinatari siano persone fisiche non soggetti d’imposta e organismi internazionali o consolari. Specifiche regole sono previste nel caso in cui l’operazione sia effettuata mediante un’interfaccia elettronica, qualora si tratti di cessioni di beni effettuate nella UE da soggetti extra-UE, siano esse vendite a distanza intracomunitarie di beni o cessioni domestiche, e di vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro effettuate da soggetti UE ed extra-UE.
Gli operatori che, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, facilitano le vendite a distanza assumono il ruolo di “rivenditori”, cosicché le vendite a distanza a favore di consumatori finali danno luogo a due operazioni, vale a dire una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica (fornitura “B2B”) e una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura “B2C”). La fornitura “B2B” è considerata quale cessione senza trasporto e, quindi, è effettuata nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione; il trasporto è, invece, imputato alla fornitura “B2C” che, pertanto, si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene.
Per entrambe le forniture, il momento di effettuazione sorge con l’accettazione del pagamento del corrispettivo, ma la fornitura “B2B” è esente da IVA con obbligo di fatturazione, ma senza alcuna influenza sul pro rata di detrazione.
Dal 01 luglio 2021, il MOSS, attualmente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a privati consumatori, viene esteso a tutte le tipologie di servizi verso consumatori finali, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line. I soggetti passivi che accedono al regime OSS, per tutte le operazioni rientranti nel regime, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro il mese successivo a ciascun trimestre, con versamento dell’imposta dovuta entro lo stesso termine. Tenuto conto che, dal 01 luglio 2021, l’IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore, è stato introdotto un regime speciale per semplificare la riscossione dell’imposta relativa alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro.
Il regime IOSS può essere utilizzato dai fornitori stabiliti o meno nella UE, compresi quelli che, mediante le interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza, con la particolarità che, per i fornitori extra-UE, il regime speciale non richiede la nomina di un intermediario se il Paese o territorio terzo di stabilimento del fornitore ha concluso con l’Unione un accordo di mutua assistenza in materia di IVA. L’intermediario, che deve essere necessariamente stabilito nella UE, agisce in nome e per conto del fornitore ed è responsabile per il pagamento dell’imposta e per tutti gli obblighi previsti dal regime speciale. Anche i soggetti che si avvalgono del regime in esame sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale, in quanto sostituiti da una dichiarazione che deve essere presentata, per ciascun mese, entro il mese successivo, con versamento dell’imposta dovuta entro lo stesso termine.
In alternativa al regime IOSS, è introdotto un ulteriore regime che consente, ai fornitori italiani ed extra-UE, di dichiarare e pagare l’IVA all’importazione relativa ai beni di provenienza extracomunitaria di valore non superiore a 150 euro per conto degli acquirenti, a condizione che l’immissione in libera pratica sia effettuata nello stesso Stato membro in cui i beni sono consegnati a questi ultimi. Per le importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare dell’imposta riscossa per conto degli acquirenti, che deve essere versata mensilmente entro il termine di pagamento dei dazi all’importazione.
Ai beni importati si applica l’aliquota IVA ordinaria, fermo restando che il cliente può optare per la procedura di importazione di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972, avvalendosi in tal modo dell’eventuale applicazione di un’aliquota ridotta.