Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che disciplina il reddito (e della pensione) di cittadinanza.

L’erogazione partirà dal prossimo mese di aprile.
La prestazione spetta a tutti i soggetti (cittadini o residenti legittimamente in Italia da almeno 10 anni) disoccupati o pensionati in possesso di un reddito ISEE non superiore a 9.360 euro ed un patrimonio immobiliare non superiore (ai fini ISEE) ad 30.000 euro, per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 18 mesi. A questi limiti vengono poi associati altri “paletti” di natura economica o legati a specifiche condizioni personali del richiedente.
L’integrazione è crescente in funzione della composizione del nucleo familiare e la sua fruizione è condizionata alla immediata disponibilità al lavoro ed alla sottoscrizione di patti per l’inserimento nel lavoro, oltre che all’accettazione di offerte di lavoro congrue anche a distanza dal comune di residenza.
Gli importi, sono “commutabili” in incentivi al datore di lavoro che assuma il percettore del reddito di cittadinanza, sino a concorrenza del periodo di residua durata della misura
Vediamo, di seguito, la configurazione del nuovo istituto delineata dal Governo, tenendo peraltro conto che quanto di seguito indicato potrà formare oggetto di allineamenti successivi in conseguenza del passaggio parlamentare di conversione del decreto legge che dovrà avvenire – secondo quanto previsto dalla Costituzione – entro 60 giorni e, quindi, prima della data prevista per il concreto avvio del reddito di cittadinanza (RdC).
Per i nuclei familiari composti da uno o più persone di età pari o superiore a 65 anni, la misura assume la denominazione di “Pensione di cittadinanza” (PdC), i cui requisiti di accesso sono tendenzialmente uguali a quelli per il RdC salvo ove diversamente specificato dal decreto stesso.
I beneficiari del RdC sono i nuclei familiari (anche composti da un’unica persona) che, all’atto della domanda e per tutta la durata del periodo di fruizione del beneficio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di residenza e soggiorno: cittadinanza italiana, ovvero di un Paese UE ovvero suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o cittadino di Stati con i quali siano stipulate convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ovvero cittadino extra UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I soggetti diversi dai cittadini italiani devono essere residenti nel Paese da almeno 10 anni alla data della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
2) Requisiti economico-patrimoniali: il nucleo familiare richiedente deve avere:
a) un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 9.360;
b) un valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE non superiore ad euro 30.000;
c) un valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore ad euro 6.000 incrementato di euro 2.000 per ogni componente oltre il primo e con un massimo di euro 10.000, aumentato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. La soglia di partenza di 6.000 euro è innalzata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla PdC. Questi valori sono incrementati di euro 5.000 per ogni componente del nucleo affetto da disabilità ai fini ISEE;
d) un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di euro 6.000, moltiplicato per uno specifico coefficiente indicato dal decreto stesso e collegato alla numerosità del nucleo familiare. Tale soglia è innalzata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla PdC. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 qualora il nucleo risieda in un’abitazione in locazione. La norma prevede, inoltre, alcune specifiche di computo del reddito familiare ai fini ISEE, applicabili esclusivamente ai fini del RdC;
3) Requisiti legati al godimento di “beni durevoli”: nessun componente del nucleo familiare deve avere la disponibilità (proprietario o meno) di:
a) autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti o motoveicoli immatricolati nei due anni precedenti di cilindrata, rispettivamente, superiore ai 1600 e 250 cc, fatta eccezione per i mezzi per i quali sono previste agevolazioni legate alla disabilità;
b) navi o imbarcazioni da diporto.
I requisiti di cui sopra possono essere modificati in senso espansivo, nei limiti delle risorse disponibili quali stanziati, annualmente, dalla legge di Bilancio, in relazione a particolari situazioni di disagio socioeconomico ed essere integrati da misure non monetarie, come ad esempio agevolazioni per il trasporto pubblico, o sostegni per l’accesso alla casa, la salute o l’istruzione.
Sono esclusi dalla fruizione del RdC:
– i detenuti e i soggetti ricoverati presso strutture sanitarie a totale carico dello Stato o di una PA;
– i nuclei di cui faccia parte uno o più soggetti che abbiano presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti la domanda di RdC, ad eccezione di chi abbia presentato dimissioni per giusta causa.
Il Reddito di Cittadinanza  si compone di due elementi:
– una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000, moltiplicato per la scala di equivalenza sopra menzionata ed operante in relazione ai componenti del nucleo;
– una componente legata all’eventuale residenza in case in locazione, pari all’ammontare del canone ai fini ISEE, con un massimo di euro 3.360 annui.
Per la Pensione di cittadinanza, la componente di cui al punto 1 è elevata ad euro 7.560 e la componente legata alla locazione è ridotta ad euro 1.800 annui.
Sia per il RdC che per la PdC, l’agevolazione legata al canone di locazione è estesa alla rata del mutuo eventualmente in corso di pagamento per la casa di proprietà, entro il limite di euro 1.800 annui.
Il beneficio economico non potrà comunque eccedere la soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza introdotta dal decreto in funzione della composizione del nucleo familiare né essere inferiore ad euro 480 annui.
L’erogazione avviene dal mese successivo alla domanda ed avviene in dodici rate mensili di pari importo. La durata dell’erogazione è pari a 18 mesi e può essere rinnovata – previa sospensione di un mese per il solo RdC e non per la PdC – per ulteriori 18 mesi
Si prevede, inoltre, che l’eventuale avvio di attività di lavoro dipendente o autonomo da parte di uno dei componenti del nucleo fruitore del RdC comporta una progressiva e proporzionale riduzione del RdC in funzione del valore dei proventi dell’attività lavorativa (stipendio o utili).
La fruizione del RdC è condizionata alla dichiarazione – da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare – di immediata disponibilità al lavoro ed all’adesione ad un percorso personalizzato di “accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale” che prevede attività di servizio alla comunità (tipicamente lavori socialmente utili/LSU), riqualificazione professionale e/o eventuale conclusione di cicli di studio. A questi si aggiungono altri eventuali impegni individuati dai Centri per l’impiego o dai soggetti privati preposti al collocamento e/o alla formazione professionale.
Tali obblighi sono posti in capo a tutti i componenti del nucleo che non siano già occupati o non frequentino già corsi di studio o di formazione, mentre ne sono esclusi: i fruitori della PdC; i componenti del nucleo familiare con disabilità (definita ai sensi della legge 68/99 sulle categorie protette), fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi; i fruitori di RdC che siano dediti alla cura di prole minore di tre anni o di componenti del nucleo stesso non autosufficienti o affetti da disabilità grave.
Una volta ammesso al beneficio, il richiedente (o un diverso appartenente al nucleo familiare ove il primo sia un soggetto escluso), viene convocato dal Centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato qualora sia, privo di occupazione da almeno 2 anni, di età inferiore a 26 anno e fruitore di NASpI (o ne abbia cessato la fruizione da meno di un anno) e abbia sottoscritto un Patto di Servizio ai sensi del D. Lgs. 150/15 (istitutivo dell’Assegno di ricollocazione. In questo caso, nei fatti, il decreto rimanda in tutto e per tutto all’iter procedimentale previsto dal citato decreto legislativo e all’obbligo di accettazione delle offerte di lavoro “congrue”.
Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui sopra, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare (art. 5 D. Lgs. 147/17). Qualora all’esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i Centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro. Qualora, invece, il bisogno sia “complesso e multidimensionale”, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai Centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
A parziale modifica del regime introdotto dal D. Lgs. 150/15, la norma in commento dispone che la congruità dell’offerta è definita anche in relazione alla residua durata di fruizione del RdC alla data dell’offerta stessa. Il decreto legge definisce congrua l’offerta che:
– indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, sia collocata entro i 100 Km dal luogo di residenza nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio ovvero entro i 250 km dalla residenza dopo il sesto mese;
– esclusivamente se del nucleo familiare non fanno parte minori o disabili, ovunque nel caso di rinnovo dopo il 18° mese. In questo caso, tuttavia, il beneficiario continua a percepire il RdC per ulteriori tre mesi, a titolo di contributo alle spese di trasferimento.
L’INPS:
1) invia comunicazioni informative in relazione alla fruibilità del RdC hai soggetti che, a seguito del rilascio di attestazioni ISEE risultino potenzialmente in possesso dei requisiti per fruirne;
2) in quanto soggetto erogatore, verifica entro 5 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti, anche attraverso l’interrogazione delle relative banche dati pubbliche (Anagrafe Tributaria, PRA, ecc.).
D’altra parte, resta – attualmente – in capo ai Comuni, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno e la loro conferma all’INPS.
Gli importi vengono erogati attraverso una “Carta RdC” – predisposta con le stesse modalità della Carta Acquisti di cui al D. L. 112/08 – con un tetto al prelievo di contanti pari ad euro 100 mensili per singolo componente del nucleo familiare (importo adeguato secondo il più volte citato moltiplicatore denominato “scala di equivalenza”) e un bonifico mensile nel caso di maturazione del diritto all’integrazione degli importi del beneficio secondo quanto previsto dal decreto stesso. E’ inoltre previsto, a pena di revoca del beneficio, il divieto di utilizzazione della carta per l’acquisto di beni e servizi “provenienti dal gioco d’azzardo e che portano alla ludopatia”.
Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche descritte nel prossimo paragrafo a fini di monitoraggio e verifica.
Si prevede, inoltre, che ai fruitori del RdC vengano applicate le tariffe elettriche e per il consumo d gas agevolate, previste per le famiglie economicamente svantaggiate.
Per consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione oltre che per il monitoraggio della loro efficacia e della regolarità delle erogazioni, il decreto legge prevede l’attivazione di due distinte piattaforme telematiche: una nell’ambito del Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei Centri per l’Impiego, ed una nell’ambito del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali per il coordinamento dei Comuni. Le due piattaforme sono delineate come strumenti di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali ed i servizi territoriali, sia – in ambito territoriale – tra i centri per l’impiego ed i servizi sociali.
Chiunque fornisca dolosamente informazioni errate o false al fine di fruire del RdC è punito con la reclusione per un periodo da 2 a 6 anni. Alla condanna in via definitiva consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
Comunque, la fruizione del RdC in assenza dei requisiti comporta comunque la revoca ed il recupero di quanto indebitamente percepito anche in assenza di dolo.
La sanzione penale è irrogata, nei medesimi termini di durata, anche a chi collabori alla frode e/o all’occultamento di redditi, beni o informazioni che abbiano comportato l’indebita percezione del RdC e al componente del nucleo familiare che lavori in nero producendo un reddito che – ove dichiarato – avrebbe comportato la riduzione o la perdita del beneficio.
Sono cause di decadenza dalla fruizione del RdC:
– la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o di quello per l’inclusione sociale;
– la mancata partecipazione alle iniziative di formazione o riqualificazione o qualsiasi altra misura di politica attiva elaborata dai Centri per l’impiego o dagli organismi accreditati;
– la mancata partecipazione ai progetti personalizzatieventualmente istituiti dai Comuni;
– il terzo rifiuto di un’offerta di lavoro congrua ovvero, un rifiuto intervenuto dopo 12 mesi dall’inizio della fruizione del RdC;
– la mancata comunicazione dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo ovvero la falsa comunicazione di proventi tali da consentire la percezione di un beneficio maggiore di quello effettivamente spettante;
– non presenti l’aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE con ciò conseguendo un beneficio maggiore di quello spettante;
– in ogni caso in cui emerga, per dichiarazioni mendaci, l’avvenuta percezione di importi maggiori di quelli spettanti.
Sono altresì previste decurtazioni progressive, fino alla revoca, in caso di mancata presentazione dei componenti del nucleo familiare alle occasioni formative o di aggiornamento professionale o di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Patto di Inclusione Sociale.
L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito è effettuato dall’INPS a cui compete anche la formalizzazione della decadenza dal beneficio e la disattivazione della Carta Rdc.
I datori di lavoro che comunicano la disponibilità di posti di lavoro sulla piattaforma dedicata al RdC hanno diritto ai seguenti incentivi:
– in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore che non sia licenziato entro 24 mesi (senza giusta causa o giustificato motivo) il datore di lavoro ha diritto ad uno sgravio contributivo di importo pari alla differenza tra 18 mensilità del RdC e gli importi già effettivamente percepiti da quest’ultimo alla data dell’assunzione con un minimo di 5 mensilità. Tale importo è incrementato di una mensilità in caso di assunzione di donne e soggetti svantaggiati (con un minimo elevato a sei mensilità). L’importo massimo del beneficio mensile valutabile ai fini in esame è pari ad euro 780;
– qualora l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato avvenga per il tramite di un soggetto privato accreditato senza che intervenga un licenziamento entro 24 mesi, l’incentivo sarà pari al 50% di quello computato come al punto precedente e il restante 50% è riconosciuto al soggetto privato accreditato in forma di sgravio contributivo. Il tutto con i medesimi minimali e massimali già descritti;
– un meccanismo analogo a quello del punto 2 è previsto in caso di espletamento di Patti di formazione stipulati da Enti bilaterali e Fondi interprofessionali con suddivisione dell’incentivo in pari quota tra questi ed il datore di lavoro.
Leggi anche HYPERLINK “http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/01/09/reddito-cittadinanza-forma-sgravi-contributivi-imprese” Reddito di cittadinanza sotto forma di sgravi contributivi alle imprese
La fruizione del beneficio da parte del datore di lavoro è subordinata al fatto che l’assunzione comporti un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, escluse le cessazioni per pensionamento.
Per converso, ai fruitori di RdC che avviino un’attività lavorativa autonoma o d’impresa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un incentivo pari a sei mensilità aggiuntive di reddito, nei limiti di euro 780 mensili.
Le agevolazioni sin qui esposte non spettano ai datori di lavoro ai quali, nei 3 anni antecedenti la richiesta, siano state irrogate sanzioni (anche non definitive) per violazioni di norme previdenziali o in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).