Il quesito

Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, con particolare riferimento al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative.

L’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicazione del comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, inserito dal decreto Crescita, che prevede che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. Nello specifico i dubbi riguardano l’applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di fatto siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400.000 euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l’effettuazione di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa.

I chiarimenti dell’Agenzia

I contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità dell’RT:- certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;- inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte. Non sussiste invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture.Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il D.M. 10 maggio 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze. Per favorire l’adempimento spontaneo, sono state inviate ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile anomalia. Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso e rimediare ad eventuali violazioni.Laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo riguardante i corrispettivi giornalieri, la violazione, in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.Infatti, le sanzioni vanno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.