I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a 1.000 stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità.

L’estinzione si applica anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
– al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
– al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
– al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.
b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Ai fini della definizione occorre:
– presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2019 (entro il 31 ottobre l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’adesione);
– versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in ratepari a il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.