La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) ha previsto l’introduzione di sgravi contributivi per i datori di lavoro che intendono assumere giovani di età inferiore ai 36 anni con un contratto a tempo indeterminato oppure che intendano trasformare un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

E’ previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dell’incentivo suindicato è aumentata a 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Dall’incentivo rimangono esclusi i seguenti rapporti di lavoro:

Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole che il legislatore riporta nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.

Questi i vincoli principali:

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