Con la legge di Bilancio 2021 sono state apportate alcune modifiche in termini di sanzioni per quanto concerne la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La legge di Bilancio ha chiarito che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale, deve avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, “vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione.

Di seguito le nuove sanzioni in caso di violazione:

ViolazioneSanzione fino al 31 dicembre 2020Sanzione dal 1° gennaio 2021Riferimenti normativi
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euroart. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euroart. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997

E’ utile precisare che :

Nel caso in cui la violazione riguardi la mancata emissione scontrini fiscali o l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, si applicano le seguenti sanzioni:

ViolazioneSanzione fino al 31 dicembre 2020Sanzione dal 1° gennaio 2021Riferimenti normativi
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euroart. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euroart. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997

Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione in misura fissa di 100 euro. In tali casi, qualora le violazioni siano molteplici, per espressa disposizione non può trovare applicazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzione unica (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997);

L’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Tale sanzione viene ora estesa all’ipotesi di omessa installazione dei registratori telematici (di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015), salve le procedure alternative eventualmente adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

Si applica la sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che il fatto costituisca reato (art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

La sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da 3 giorni ad 1 mese oppure da 1 a 6 mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro), prevista nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio in materia di scontrini, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997). La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici (art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997.

E’ bene precisare che non si applica il ravvedimento operoso alle violazioni consistenti nell’omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, richiamando espressamente l’art. 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997, che si riguarda il ravvedimento in caso di constatazione della violazione.

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