C’è tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda di ammissione alla procedura di saldo e stralcio delle cartelle. L’agevolazione interessa i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi indicati in dichiarazione ed è circoscritta ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sono esclusi i ruoli o carichi derivanti da attività accertativa, da avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta o da avvisi bonari. Il beneficio consiste in una riduzione parziale delle somme dovute a titolo di capitale, variabile in funzione del valore ISEE del debitore, che deve, quindi, essere richiesto prima dell’invio della domanda.

Il saldo e stralcio può essere richiesto dalle persone fisiche in stato di grave e comprovata situazione economica, circostanza che la norma identifica in presenza di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla normativa sul sovraindebitamento di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012. Restano invece esclusi dalla sanatoria le società e gli enti

Le somme dovute possono essere definite senza corrispondere le sanzioni indicate nei carichi rientranti nel perimetro della sanatoria, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali. È inoltre prevista la riduzione delle restanti somme dovute (imposte e/o contributi e altri interessi) in funzione del valore ISEE del debitore.

Le persone fisiche che beneficeranno del saldo e stralcio dovranno infatti corrispondere:

Per aderire alla procedura il debitore deve presentare richiesta all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, utilizzando il modelloSA-ST. Nel modello il debitore deve dichiarare se intende pagare l’importo dovuto per la definizione agevolata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure fino a un numero massimo di 5 rate di importo variabile nelle seguenti scadenze: 

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente la liquidazione degli importi dovuti oppure il diniego in caso di mancanza dei requisiti per accedere alla definizione. In quest’ultimo caso la domanda presentata sarà considerata in automatico una richiesta di accesso alla rottamazione-ter.